Statuto e regolamento

Statuto

Art. 1
È costituita la Federazione delle seguenti Società scientifiche: AAI, ABCD, AGI, SIB, SIBBM, SIBE, SIBV, SICA, SIF (Società Italiana di Fisiologia), SIGA, SIGU, SIMAG, SIMGBM, SIP MET, SIPaV. La Federazione prende il nome di FISV, Federazione Italiana Scienze della Vita. La FISV non ha scopo di lucro e non ha finalità sindacali. Il Consiglio FISV verifica annualmente la qualità delle attività svolte ed è disponibile in proposito a ulteriori verifiche istituzionali. Il legale rappresentante è il Presidente in carica. Scopo della Federazione è il coordinamento delle attività della società in campo nazionale ed internazionale al fine di:

1. promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica nelle scienze della vita;

2. organizzare convegni congiunti con calendario pluriennale, e workshop, corsi, etc. in maniera organica; promuovere attività formativa permanente anche in relazione al conseguimento di ECM;

3. costituire un organo che rappresenti le società federate presso i mezzi di comunicazione di massa, l’interlocutore politico, gli enti erogatori di finanziamenti;

4. promuovere la conoscenza delle scienze della vita in tutta la società italiana; sviluppare linee guida in collaborazione con istituzioni ed altre società scientifiche;

5. collaborare con i seguenti Ministeri: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero degli Esteri, Ministero della Difesa, Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; con le Regioni; con organismi ed istituzioni pubbliche e private.

Art. 2
Fanno parte della FISV le Società scientifiche sopra menzionate. L’afferenza alla FISV di altre Società o gruppi è subordinata al riconoscimento degli obiettivi indicati nell’ art. 1 ed all’approvazione del Consiglio della FISV.

Art. 3
Il Consiglio Direttivo della FISV è costituito da due membri per ciascuna Società : il Presidente in carica ed un membro, designato con modalità proprie da ciascuna società. Il Consiglio della FISV si riunisce almeno una volta l’anno per coordinare le iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nell’art. 1. Il Presidente della FISV viene eletto dal Consiglio, e resta in carica 3 (tre) anni a partire dal 1° gennaio successivo alla designazione e può essere rieletto una sola volta. La FISV non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali. Le sue attività sociali sono finanziate esclusivamente attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi comprese industrie farmaceutiche e della ricerca, nel pieno rispetto dei criteri condivisi dalla comunità scientifica internazionale e dalle istituzioni scientifiche e formative, inclusa la Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Art. 4
Eventuali modifiche allo Statuto della FISV devono essere proposte dal Consiglio della FISV ed approvate dai Consigli Direttivi delle singole Società . Una singola Società può uscire dalla FISV in qualunque momento, previa comunicazione scritta del suo Presidente in carica al Consiglio della FISV. Tutti gli impegni presi dalla Società in uscita saranno comunque da essa rispettati fino al 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso di estinzione della Federazione, possibile dopo la rinuncia di almeno 3/4 delle Società partecipanti, il patrimonio della FISV verrà trasferito in parti uguali a queste ultime.

Art. 5
Per quanto non previsto dallo Statuto, vale il Regolamento.

Regolamento

Art. 1
a. Il Consiglio comprende il Presidente, il Segretario, tutti i Presidenti delle Società aderenti alla FISV ed un membro designato da ciascuna Società. I Presidenti delle singole Società ne fanno parte come Consiglieri per tutta la durata del loro mandato; i membri designati dalle singole Società restano in carica per 2 anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla designazione. Una singola Società può sostituire, con modalità proprie, il membro designato al Consiglio prima della scadenza del suo mandato, previa comunicazione scritta del suo Presidente in carica al Consiglio della FISV.

b. Il Presidente non rappresenta una singola Società ma tutte le Società federate. Egli viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio della FISV, tra i candidati proposti ufficialmente da almeno 3 Società federate. Nel caso che egli sia già membro del Comitato quale Presidente o delegato di una Società egli, subito dopo l’elezione a Presidente FISV decade da quella carica e viene sostituito nel Consiglio da un altro delegato dalla sua Società.

c. Il Presidente convoca il Consiglio della FISV almeno 3 volte all’anno, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne guida i lavori. Le riunioni si possono tenere anche in via telematica. Egli cura con il Consiglio il Programma del Congresso FISV e quello di ogni altra iniziativa scientifica promossa dalla Federazione; rappresenta la FISV a livello sociale e politico, prendendo se il caso iniziative indipendenti e inserendo la Federazione nelle iniziative di singole Società.

d. Il Presidente sceglie, a sua discrezione, un ricercatore, purchè di alto profilo scientifico, a cui affidare la Segreteria Scientifica e la Tesoreria della Federazione. Il Segretario, nominato dal Consiglio della FISV su indicazione del Presidente, fa parte del Consiglio stesso. Nel caso che egli sia già membro del Consiglio quale Presidente o delegato di una Società, subito dopo la sua scelta a Segretario FISV egli decade dalla carica precedente e viene sostituito nel Consiglio da un altro delegato dalla sua Società. Il Segretario–Tesoriere può collaborare in tutte le attività del Presidente, lo sostituisce in caso di suo forzato impedimento, si occupa degli aspetti organizzativi generali e finanziari della FISV e redige i verbali delle riunioni.

e. Il Presidente ed il Segretario prendono possesso delle loro cariche entro il I gennaio successivo all’elezione del Presidente. Essi restano in carica per 3 anni.

f. Il Consiglio della FISV è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza semplice; le deleghe sono ammesse soltanto secondo le modalità specificate nel punto g). Le cariche sociali FISV vengono tenute dai soci ad esse designati senza retribuzione alcuna.

g. Il Presidente di ogni società ha facoltà di delegare un membro della sua Società a rappresentarlo in una singola seduta al Consiglio Direttivo.
Il Presidente di ogni società ha facoltà di delegare un membro della sua Società al posto dell’altro “membro designato”. Per ciascuna riunione del Consiglio Direttivo è consentita per ogni Presidente una sola delle deleghe di cui sopra. La delega deve pervenire alla segreteria FISV per e-mail o per fax almeno 24 ore prima della riunione. Il delegato consegnerà l’originale firmato dal Presidente prima dell’incontro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio della FISV promuove ogni iniziativa, nelle forme che riterrà opportune, per raggiungere gli obiettivi a Statuto.

Art. 2
I fondi per la gestione delle attività della FISV sono forniti dalle singole Società. La Federazione si dota di un C/C bancario intestato alla FISV per agevolare la gestione del proprio patrimonio. Il C/C, intestato alla FISV, avrà la firma del Presidente e del Segretario Tesoriere in carica.
È compito del Segretario-Tesoriere tenere informato il Consiglio sullo stato patrimoniale, verificare il versamento delle quote da parte delle società e richiedere la copertura di eventuali erosioni del patrimonio o passività. Il rendiconto finanziario della FISV viene sottoposto annualmente al Consiglio per l’approvazione da parte delle Società. Il domicilio legale della Federazione è presso la sede del Presidente in carica.

Art. 3
Questo regolamento può essere modificato su proposta del Presidente o di una Società. La proposta di modifica deve essere inviata a tutto il Consiglio almeno 60 giorni in anticipo. La modifica diventa valida quando sia stata approvata dal Consiglio Direttivo.